La riforma Fornero, i contratti a contenuto formativo e l'obbligo assicurativo Inail

(Silvana Toriello)


PREMESSA

Vediamo ora come e se la riforma Fornero incide sugli aspetti strettamente connessi all’obbligo di pagamento del premio assicurativo Inail con specifico riferimento ai contratti  a contenuto formativo. Partiamo dall’esame del quadro assicurativo esistente.

IL TESTO UNICO 1124/1965 E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il DPR 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali estende anche alla formazione professionale l’ambito della tutela assicurativa. Assoggetta a tutela anche l’alunno ricomprendendo nell’assicurazione all’art. 4 n. 5 “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni  pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro”. Appare più che evidente che nella logica del Testo Unico la presenza dell’elemento “retribuzione” non è in questi casi rilevante ai fini dell’assicurabilità, molto più rilevante essendo l’esercizio di una attività rischiosa peraltro pure tassativamente individuata dal n. 28 dell’art1 che prevede l’assoggettabilità a tutela per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5 dell'art. 4.

GLI APPRENDISTI

Il Testo Unico 1124/1965 all’art. 4, n. 4), ricomprende tra le persone assicurate gli apprendisti. Esattamente l’articolo recita “Sono compresi nell'assicurazione (….omissis) 4)gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge “.La dizione normativa per la sua ampiezza consente non solo di calare nell’assicurazione obbligatoria ogni successiva evoluzione della categoria degli apprendisti ma anche di espungere dal novero di tali soggetti figure affini comunque non rientranti nella categoria dell’apprendistato come ad esempio l’addestramento professionale. Naturalmente l’assoggettabilità all’obbligo assicurativo Inail è possibile solo a condizione che venga in concreto svolta un’attività rischiosa.

E’opportuno rammentare comunque che già per effetto dell’art. 21 della Legge 19.1.1955, n. 25, per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il regime contributivo è di particolare favore e si sottrae ai canoni classici del premio Inail non passando affatto attraverso l’elaborazione di un tasso di tariffa. La copertura assicurativa si intende estesa anche all’attività di insegnamento complementare , in azienda o fuori di essa, ricadendo tale ipotesi nella specifica previsione del numero 4 dell’articolo 4 citato e non del successivo n. 5  relativo agli alunni. Le ore di insegnamento teorico complementare sono considerate a tutti gli effetti lavorative e computate nell’orario di lavoro.

IL REGIME CONTRIBUTIVO DELL’APPRENDISTATO IN RELAZIONE ALL’ASSICURAZIONE INFORTUNI

II contratto di apprendistato ha storicamente offerto ai datori di lavoro 1'enorme vantaggio di un ridottissimo onere contributivo. Prima dell’intervento della legge 296 ai fini contributivi si distingueva tra apprendisti dipendenti di imprese industriali e commerciali ed apprendisti che svolgono la propria prestazione lavorativa presso le imprese artigiane. Il regime contributivo era nei due casi diverso. Nel primo caso il riferimento principale era rappresentato dall’articolo 22 comma 1 della legge n. 25 del 19 gennaio del 1955 che testualmente prevedeva che “il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.”Tale norma è stata poi modificata dall’articolo 119 del TU che ha previsto che “il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, venisse fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissata in lire centottanta. Il contributo varia ogni anno in relazione alla variazione dei minimali di retribuzione agli effetti contributivi ed è, per espressa disposizione normativa a totale carico del datore di lavoro. Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. Il contributo è riscosso dall’INPS che poi provvede a riversare all’Inail la quota di sua competenza. Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane i contributi (in principio sostenuti dal Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori ex art. 62 L. 29 aprile 1949 n. 264), ai sensi dell’articolo 28 della legge del 1955 erano a totale carico delle Regioni che stipulavano apposite convenzioni con gli Istituti assicuratori ( vedasi in particolare la legge 21 dicembre 1978 n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”.).Fino alla legge 296/2006 (finanziaria 2007), la contribuzione per gli apprendisti è stata dovuta in misura fissa settimanale e non in percentuale della retribuzione (applicazione della aliquota Contributiva alla retribuzione imponibile percepita dal layoratore) come accade in tutte le altre fattispeeie di lavoro dipendente. Gli importi settimanali dei contributi fissi dovuti dai datori di lavoro erano molto ridotti, pari nel 2006 a € 2,89 (senza assicurazione INAIL) e a € 2,98 (con assicurazione INAIL) (circ. INPS 18/2006).Come noto, il comma 773 della legge 29 dicembre 2006, n. 296 ( Finanziaria 2007 ) ha modificato sostanzialmente il quadro contributivo dei contratti di apprendistato . In particolare, a partire dal 1° gennaio 2007, sia per i rapporti esistenti che per quelli costituendi, la contribuzione a carico dei datori di lavoro artigiani e non artigiani per gli apprendisti è complessivamente rideterminata nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per la generalita dei datori di lavoro con organico superiore a 9 addetti; 1,5% della retribuzione imponibile nel primo anno di rapporto e 3% nel secondo anno fino al normale 10% dal terzo anno in poi, per le imprese con un organico fino a 9 addetti. La contribuzione previdenziale con le aliquote ridotte è mantenuta per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. Tale beneficio puo essere fruito esclusivamente se 1'assunzione e effettuata con contratto di apprendistato per la qualifica/diploma professionale o con contratto di apprendistato di alta formazione; non opera, invece, per l’apprendistato di mestiere. A partire dalle assunzioni effettuate dal 1°-1-2007, rileva l’organico (inferiore o meno a 9 addetti) effettivo al momento dell’assunzione (circ. INPS 22/2007).La norma in questione ha previsto l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per stabilire la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Al riguardo, si fa presente che, come stabilito con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia, del 28 marzo 2007, reso noto con un Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2007, l'aliquota di competenza INAIL è fissata nella misura dello 0,30%, nel mentre per INPS :Fpld 9,01;Cuaf 0,11;Malattia 0,53;Maternità 0,05. Da ultimo si rileva come, a decorrere dalla stessa data, viene meno per le Regioni l'obbligo del pagamento delle somme dovute per le assicurazioni in favore degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane di cui all'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal l° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennita' giomaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

Inail ha emanato sul punto la nota 0007395 del 21 settembre 2007 puramente ricognitiva del nuovo regime contributivo e di recente con riferimento al socio lavoratore di cooperativa l’Istituto si è espresso con nota del 30 settembre 2010 n 7055 affermando che la cooperativa può optare  nei confronti dei soci lavoratori che stipulino con la cooperativa stessa un contratto di apprendistato per l’applicazione della normativa contributiva di maggior favore ovvero della percentuale dello 0,30% compreso nel contributo INPS pari al 10%

Destinatari della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attivita', assunti con contratto di apprendistato ai sensi sia del D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, sia della n. 196/1997 per le realta' territoriali nelle quali le disposizioni del decreto n.276 non sono ancora operative.

Questo regime contributivo è chiaramente particolarmente vantaggioso in quanto svincolato come più innanzi si diceva dal meccanismo proprio del tasso specifico aziendale, fondamentale nel premio Inail, che com’è noto oscilla automaticamente in aumento od in riduzione in base all’andamento infortunistico dell’azienda. Al tempo stesso esso consente di apprestare comunque all’apprendista una serie di tutele in caso di infortunio che di seguito si sintetizzano.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2012.

La Legge di stabilità ha introdotto sgravi contributivi per le imprese più piccole e stanziamenti per la formazione. All’articolo 22  comma 1, in particolare, riconosce ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni dei contratti di apprendistato stipulati a partire dal 1º gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016. Al comma 2 dello stesso articolo stabilisce che a partire dal 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinerà annualmente alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato fino a 200 milioni di euro di cui il 50 per cento destinato alla tipologia professionalizzante. Nella Legge di stabilità 2012 sono state introdotte alcune novità che riguardano sgravi contributivi e formazione. Per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 (come stabilito dall’articolo 22 comma 1 della Legge), è riconosciuto ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Non sembra che la Riforma Fornero abbia sostanzialmente inciso per questa parte sul quadro previgente.

REGIME CONTRIBUTIVO E RIFORMA FORNERO

Tenendo conto di aspetti che vanno al di là dell’obbligo assicurativo Inail, altre due disposizioni, in materia di apprendistato, hanno penalizzato il datore di lavoro non favorendo, nel contempo, il lavoratore. Per effetto dell’estensione anche agli apprendisti della nuova assicurazione sociale per l'impiego (ASpl), prevista dalla riforma Fornero, alla quota cli contribuzione a carico del datore di lavoro va aggiunto, sia per gli apprendisti artigiani che per quelli non artigiani,un contributo dell'1,31% sulla retribuzione imponibile (art. 2, co. 36) .Per contro, per gli apprendisti in forza, i datori di lavoro non sono tenuti a versare il contributo addizionale dell'1,4% stabilito dalla medesima legge di riforma per i rapporti a tempo indeterminato.In via aggiuntiva a quanto previsto dal regime contributivo e con effetto sui periodi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, dai datori di lavoro, per gli apprendisti artigiani e non artigiani, una contribuzione pari all’1,31%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con riferimento a tale contribuzione non opera quanto previsto dall’art. 22, comma 1, della Legge n. 183/2011, relativamente all’esonero contributivo per i nuovi contratti di apprendistato, stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, nelle piccole imprese (datori di lavoro che occupano, alle proprie dipendenze, un numero di addetti fino a 9 lavoratori).L’aliquota contributiva non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo formativo Per completezza di informazione è opportuno ricordare come la legge n.92/12 risolva un problema, quello della retribuzione e della contribuzione durante il periodo di preavviso, lavorato dall’apprendista al termine della fase formativa, avendo il datore di lavoro risolto il rapporto esercitando la previsione dell’art.2118 c.c. . C’era “un buco” nel testo dell’art.2 del D.Lgs. n.167/11 che non chiariva la fattispecie (il periodo di apprendistato era finito e, quindi, da un punto di vista teorico, spettava la retribuzione piena e la contribuzione previdenziale correlata e non più agevolata. Ora, il Legislatore ha affermato che durante il preavviso (se lavorato) continua a trovare integralmente applicazione la disciplina dell’apprendistato.

LE PRESTAZIONI

Tenuto conto della finalità propria degli apprendisti e cioè formarsi nella tecnica di un lavoro in modo da divenire capace di una produzione qualificata ,l’articolo 119 TU 1124/1965 detta per essi una disciplina particolare in tema di prestazioni economiche.

 Pertanto se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, non solo ha diritto alle cure secondo il disposto dell’articolo 86 ma per quanto concerne le prestazioni in danaro:

a) I'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'art. 117;

b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

Nei casi in cui le predette persone non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art. 118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria. Dunque per gli apprendisti, che sono caratterizzati dal fatto di percepire una retribuzione d'ingresso che non rispecchia quella che sarà la futura storia retributiva piena quali lavoratori qualificati, e per i quali non sarebbe quindi giusto parametrare sulla ridotta retribuzione nell'anno precedente l'infortunio la rendita, che viceversa deve indennizzare la perdita della capacità lavorativa dell'intera vita, l'art. 119 T.U. adotta il criterio di ragguagliare la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti alla retribuzione come sopra descritta.

I TIROCINANTI

La legge 24 giugno 1997 n.196 si è occupata a vario titolo della formazione professionale. In  particolare, all’art. 18 ha disciplinato i tirocini formativi e di orientamento ed ha stabilito che questi non costituiscono rapporto di lavoro subordinato disponendone espressamente la copertura infortunistica mediante convenzione con l’Inail a carico dei soggetti promotori. Il correlato Regolamento di attuazione emanato con il DM 142/1998 all’articolo 3 disciplina le “garanzie assicurative” prevedendo che :

 “1. I soggetti promotori (del tirocinio ndr.) sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.”

Sul piano operativo,pertanto,e sotto il profilo strettamente tecnico assicurativo, ai sensi della citata normativa, in presenza dei requisiti che determinano un tirocinio formativo e di orientamento sussisterà a carico del soggetto promotore l’obbligo di costituire apposito rapporto assicurativo per i partecipanti al tirocinio. Il premio da corrispondere deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto ministeriale n.142/98, in base alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita in vigore rapportato ai giorni di effettiva presenza ed al tasso corrispondente alla voce di tariffa 0611 (corrispondente alla voce 0720 della Tariffa '88, vigente al momento della emanazione del citato decreto ministeriale), nell'ambito della Gestione tariffaria  in cui è inquadrato il soggetto promotore del tirocinio in quanto datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del D. lgs. n.38/2000, indipendentemente dalle effettive attività previste dai progetti formativi. Laddove, invece, tali requisiti non sussistano e, quindi, l’attività del personale si esaurisca nella mera partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, gli addetti a tali lavorazioni si troveranno esposti ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro (art. 1, n.28, DPR  n.1124/65) e, conseguentemente, troveranno attuazione le voci di tariffa corrispondenti alle attività effettivamente esercitate presso l’azienda ospitante secondo quanto previsto dalle Nuove tariffe dei premi di cui al Decreto ministeriale 12.12.2000. Ne deriva che le fattispecie diverse dal tirocinio rientrando nei corsi di qualificazione, riqualificazione e di addestramento professionale e quindi nella disciplina assicurativa prevista dall’art. 4, n.5 e dall’art. 1, n. 28 del dpr n.1124/65 comportano pur sempre l’obbligo per il soggetto gestore dell’attività formativa (soggetto promotore), di assicurare all’Inail gli allievi partecipanti ai corsi. In questi casi però il costo dell’operazione può essere più alta in quanto se nei casi di veri e propri tirocini di orientamento  è prevista l’applicazione di un tasso di tariffa che si attesta tra il 9 per mille e l’11 per mille, l’assenza dei requisiti propri del tirocinio formativo e di orientamento fa scattare aliquote più alte e, a fronte di lavorazioni aventi maggiori rischiosità a volte anche del 130 per mille. Eccepiscono a dette regole i tirocini promossi dalle Pubbliche Amministrazioni  ove permane il particolare regime della gestione per conto ex art. 127 DPR 1124/1965. Ne deriva che in tutti i casi di  tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190 del DPR 1124/65).Al fine di agevolare le Strutture territoriali nel loro lavoro di analisi della fattispecie, onde riconoscere la sussistenza dei requisiti caratterizzanti il tirocinio, viste le conseguenze in termini di tariffa e quindi di costo del lavoro,è stata trasmessa a suo tempo la nota n. 632 del 19 giugno 1998 che presentava nelle sue caratteristiche fondamentali il Regolamento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento quale si evinceva dal Decreto Interministeriale 142/1998 e poco tempo dopo una scheda di sintesi che riassumeva, le caratteristiche salienti della figura. Ciononostante è possibile testimoniare la numerosità dei dubbi e le difficoltà interpretative spesso insorte a fronte dei più disparati soggetti promotori emersi qua e là e delle più farraginose e complesse fattispecie portate dal territorio all’attenzione della Direzione Generale dell’Inail, indice di una problematicità afferente la specifica tipologia frutto di un quadro normativo in parte ormai superato dal trascorrere del tempo e non uniformemente od in maniera omogenea affrontato sul territorio italiano. Da ultimo con nota del 23 settembre 2011 n. 6295 all’esito della riforma intervenuta con il D.L. n. 138/2011 (art. 11) convertito poi nella legge 148/2011 l’ Inail ha precisato che la nuova disciplina (concernente i soli tirocini non curriculari), entrata in vigore dal 13/08/2011, data di pubblicazione del Decreto Legge nella Gazzetta Ufficiale, nulla innova sotto il profilo del regime assicurativo. Detto regime assicurativo resta disciplinato dall'art. 3 del Decreto ministeriale n. 142/1998, che rimane pienamente in vigore.. Le tutele assicurative, infatti, sono garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, lett. m), Cost. e, dunque, le relative disposizioni non possono ritenersi abrogate.Le disposizioni da ultimo individuate restano ferme fino a quando non interverranno le nuove linee guida.


GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI:ULTRACINQUANTENNI E DONNE


Già nella relazione illustrativa del Governo sul disegno di legge di riforma del 5 aprile 2012 dove, come si è già detto, si desume l’applicabilità del nuovo sistema degli incentivi anche ai premi Inail, si raccomandava di leggere la disposizione abrogativa del contratto di inserimento, in stretta connessione sistematica con gli articoli dedicati agli incentivi occupazionali. Per le categorie rientranti nel contratto di inserimento, all’indomani dell’abrogazione del contratto di inserimento operata dalla riforma Fornero, si apriranno diversi canali di accesso al mercato del lavoro. Per quanto riguarda i giovani, essi potranno essere assunti con I'apprendistato, contratto che la legge di riforma ha scelto di valorizzare al massimo, soprattutto in ragione della sua funzione formativa e della possibilita di stabilizzazione. Solo per alcune delle categorie svantaggiate la riforma prevede, in via sostitutiva, appositi sgravi. In particolare, lo sgravio potra essere usufruito per l’assunzione di lavoratori di età anagrafica pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi, per l’assunzione di donne (di qualsiasi eta) residenti nelle cd. aree svantaggiate,prive di impiego da almeno 6 mesi e per le donne (di qualsiasi età),ovunque residenti, prive di impiego da almeno 24 mesi..Pertanto, ad eccezione delle ipotesi indicate, la soppressione del contratto di inserimento non è compensata da incentivi o altre misure che consentono di promuovere l’assunzione per tutte le categorie di soggetti cui tale contratto risulta destinato.

GLI INCENTIVI PER LE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO

L'articolo 4 comma 11, della legge in commento contempla alcuni incentivi di natura economica per 1'occupazione femminile. I soggetti destinatari sono due: 1) «donne di qualsiasi eta prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi» e 2) «donne di qualsiasi eta, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi; o-vunque residenti». Nel primo caso, la condizione per usufruire degli aiuti e risiedere in una delle regioni beneficiarie dei fondi strutturali e comunitari o rientrare nella condizione di lavoratore «svantaggiato» , intendendosi per tali tutti i «lavoratori occupati in settori o professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna, che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori dello Stato membro interessato, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato». Quanto alla seconda fattispecie, invece, non vi sono espressi richiami legislativi. L'incentivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, si concretizza in uno sgravio del 50% dell'ammontare contributivo per ogni lavoratrice assunta; incentivo che opera esclusivamente per le «assunzioni effettuate, a decorrere dal primo gennaio 2013» e per tipologie di «contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione» a cui si aggiunge il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quanto alla durata poi, lo sgravio e concesso - in via generale - nel limite di dodici mensilita e per estensione fino a diciotto mesi «dalla data di assunzione» secondo le tipologie contrattuali previste e nel caso in cui il contratto incentivato diventi definitivamente a tempo indetermi-nato o nel caso in cui lo stesso sia ab origine senza alcuna previsione di un termine conclusivo del rapporto di lavoro, e quindi a tempo indeterminato Tutti gli incentivi all’occupazione per le donne, cosi come per i lavoratori anziani, i giovani e i disabili , devono poi rispettare i divieti e i principi generali (disposti dall'articolo 4, comma 12 e ss.) al fine di garantire 1'omogenea applicazione alle plurime forme di agevolazioni alle assunzioni. Le nuove disposizioni diverranno operative a fa data dal 1° gennaio 2013. Si precisa che l'agevolazione riguarda esclusivamente le donne assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche tramite agenzia di somministrazione, o a tempo indetermi-nato, che possono dimostrare di essere regolarmente iscritte presso un centro per 1'impiego tramite cui attestare materialmente lo stato di disoccupazione (di sei o ventiquattro mesi a seconda dei casi).

GLI INCENTIVI IN FAVORE DEI LAVORATORI ANZIANI.

Tra gli obiettivi che la riforma persegue, esplicitati all'articolo 1, comma 1, lettera g, si riviene quello di favorire «nuove opportunita di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro». Le previsioni in esame, in generale, sono volte da un lato a strutturare un sistema per 1'esodo, ossia 1'uscita accompagnata di tali soggetti verso la pensione, dall'altro, con la medesima finalita di tutela, ma in una logica di segno opposto, a introdurre incentivi economici per 1'assunzione e, quindi, il reinse-rimento degli over cinquanta. Soffermiamoci sugli incentivi. I commi da 8 a 10 dell'articolo 4 della legge in commento disciplinano il secondo strumento messo in campo dalla riforma per la tutela dei lavoratori anziani, volto a favorirne la rioccupazione in caso di perdita del posto. La norma, in generale, dispone uno sgravio del cinquanta per cento dei contributi a carico del datore di lavoro che assume un lavoratore anziano a rischio di esclusione dal mercato. Più nel dettaglio, due sono i requisiti soggettivi che il lavoratore deve possedere al momento dell'assunzione ai fini dell’operatività del suddetto incentivo: avere un'età non inferiore a cinquanta anni e, ulteriormente, risultare disoccupato da almeno dodici mesi. Lo sgravio opera, dunque, per tutti i datori di lavoro, in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. L'incentivo ha una durata differente a seconda della tipologia contrattuale utilizzata per occupare l’over cinquanta. Opera, infatti, per dodici mesi nel caso in cui l’assunzione avvenga con un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato - la norma precisa espressamente che tale rapporto può costituirsi anche nell’ambito di una somministrazione (a termine). Ha invece una durata superiore, pari a diciotto mesi, se l’assunzione èab origine a tempo indeter-minato o si tratta di un rapporto a termine poi convertito in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In questa seconda ipotesi, chiaramente, lo sgravio contributivo si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione a termine. La norma non specifica, come invece espressamente fatto rispetto all’ipotesi del contratto a tempo determinato, se l’incentivo operi anche rispetto a rapporti di staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato). Compiutamente il quadro incentivante dei lavoratori anziani, cosi definito, va ad aggiungersi a quanto precedentemente disposto dalla legge fmanziaria del 2010 (legge n. 191/2009, commi 132, 134 e 135 dell’unico articolo). II provvedimento in questione, prorogato fino al 31 dicembre 2012 dall'articolo 33, comma 25, della legge n. 183/2011 (cosiddetta "legge di stabilita 2012"), dispone un incentivo economico destinato a favorire il rientro nel ciclo produt-tivo dei soggetti che risultano disoccupati e che abbiano maturato almeno tren-tacinque anni di anzianità contributiva e, inoltre, ammette un abbattimento dell'onere contributivo a favore di chi assume prestatori di lavoro beneficiari dello status di disoccupazione con piu di cinquanta anni di eta.

I divieti

Il comma 12, dalla lettera a fino alla lettera d, e i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 4 della legge in commento si interessano di individuare puntuali divieti, regole generali, nonchè operare modifiche a regolamentazioni precedenti nell'ottica di un miglior innesto con 1'impianto complessivo della riforma del mercato del lavoro delle regole degli incentivi che abbiamo sin qui considerato e che stando a quanto previsto dalla relazione illustrativa alla legge e quindi dai lavori preparatori interessano tanto la contribuzione inps quanto i premi inail. Tali regole generali e divieti che, di fatto, circoscrivono la sfera di applicazione dell'unica norma rimasta ad incentivare le assunzioni di tali particolari categorie di lavoratori.

a - Presenza di un preesistente obbligo all’assunzione

La lettera a del comma 12 dell’'articolo 4 stabilisce che gli incentivi, volti a un reale incremento dei livelli occupazionali, non sono riconosciuti nei casi in cui 1'assunzione celi l’adempimento di un obbligo comunque preesistente (stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva), come ad esempio avviene ove si raggiungono i limiti dimensionali ai fini dell’assunzione di lavoratori diversamente abili ovvero ove si assolva all'obbligo della riassunzione disposta dal giudice in sede di tutela obbligatoria. Stesso limite è previsto anche nel caso in cui il lavoratore, avente diritto all'assunzione, venga utilizzato mediante il ricorso al contratto di somministrazione.

B . Diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda

Altro divieto è posto dalla lettera b del comma 12, dell’articolo 4 ogni qual volta non venga rispettato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di lavoratori precedentemente licenziati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. La seconda parte della lettera b esclude che il soggetto utilizzatore di un contratto di somministrazione di manodopera possa fruire del beneficio contributivo ove non abbia offerto, in via preventiva all'utilizzo del lavoratore, la riassunzione al prestatore d'opera, titolare di un diritto di prelazione per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a seguito di cessazione da un rapporto di lavoro a termineipotesi che si verifica anche nel caso in cui, prima delFutilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza.

C - Acquisizione di nuove professionalità nei casi di sospensione dal lavoro connessa a una situazione di crisi o riorganizzazione aziendale.

Alla lettera c è ammessa la possibilità di fruire delle agevolazioni in tutti i casi «in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano fmalizzate all’acquisizione di professionalita sostanzialmente diverse» rispetto a «quelle dei lavoratori sospesi», allorquando sia in atto una sospensione dal lavoro connessa a una situazione di crisi o riorganizzazione aziendale. Conseguentemente, saranno inammissibili possibili istanze di assunzioni agevolate ove i datori di lavoro e gli utilizzatori, in seguito a situazioni di crisi e di riorganizzazione aziendale, abbiano lavoratori sospesi dal lavoro che beneflciano della integrazione salariale straordinaria. La stessa lettera prevede poi che le medesime imprese, le quali beneficiano della sospensione, potranno liberamente accedere ai benefici anche ove le assunzioni «siano effettuate presso una diversa unita produttiva» a questa riferita. La lettera d del comma 12 prevede che non potranno beneficiare degli incentivi quei datori di lavoro che nei sei mesi precedenti al licenziamento del lavoratore presentino «assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che intende procedere all’assunzione [...] ovvero risultino con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo». Peraltro, si aggiunge che nel caso della somministrazione di manodopera tale condizione si applica anche all'utilizzatore

D – Particolari tipologie di lavoratori licenziati

i lavoratori siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo (in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore)

PRINCIPI GENERALI AI FINI DEL DIRITTO E DELLA DURATA DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE.

II comma 13 dell’articolo 4 stabilisce che la possibilità di cumulare i periodi di lavoro subordinato o somministrato è ammessa solo ove il lavoratore abbia prestato la relativa attività in favore del medesimo soggetto. Per converso, il legislatore sancisce il divieto di cumulare prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro - di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a e b, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. L'articolo 4, comma 14, interviene anche sulle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato (o anche a tempo parziale), i lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari per lo stesso periodo della cassa integrazione guadagni straordinaria. Peraltro, si rammenta che i datori di lavoro che effettuano le assunzioni indicate beneficiano di uno sgravio contributivo pari al cinquanta per cento dell'aliquota contributiva per un periodo non supe-riore a trentasei mesi, fermo restando il versamento dell'intera aliquota a cari La modifica operata dal comma 14 dell'articolo 4 delimita il divieto nei casi in cui le assunzioni siano effettuate in sostituzione «di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».Infine, trova una precisa sanzione 1'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, giacchè producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (comma 15 dell’articolo 4). viene riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per dodici mesi e, se successivamente il rapporto viene stabilizzato, la riduzione si prolunga fino a diciotto mesi dalla data di assunzione con il primo contratto.


Appare ovvio che su tutti i punti che precedono l’istituto dovrà dettare istruzioni al momento ancora non intervenute e che per i tirocini potranno concretizzarsi solo dopo l’entrata in vigore delle niove linee guida, per l’apprendistato non appena saranno chiarite unitamente ad INPS le modalità di applicazione delle norme da ultimo sopravvenute. Ancora per il prossimo anno in autoliquidazione varranno gli sconti e le agevolazioni propri del contratto di inserimento ,dal 2014 da sostituirsi per le categorie sopra individuate dagli incentivi quali sopra individuati secondo modalità e regole che l’istituto ha tutto il tempo di ponderare ed emanare.Dovrà infine dare espresso riconoscimento, al momento non ancora intervenuto – si ribadisce - all’applicabilità di dette agevolazioni ai premi Inail.